FAQ (Frequently Asked Questions) e Quesiti - Bando Ristori

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FAQ (Frequently Asked Questions) e Quesiti - Bando Ristori

FAQ (aggiornate al 17 marzo 2021)

1. Da quando è possibile presentare le domanda per la concessione del contributo di ristoro? Qual è il termine ultimo entro il quale si possono presentare le domanda?
Le domande possono essere presentata a partire dal giorno 16 febbraio 2021, dalle ore 10:00 e fino alle ore 14:00 del 1 aprile 2021.
 
2. Come si presenta la domanda di contributo? 
La domanda di contributo va presentata online, cliccando su “accedi” nel portale che si trova a questo link: restart.infocamere.it   Una volta eseguito l’accesso, tramite SPID o CNS, l’impresa troverà il bando cui vuole partecipare. Il portale offre assistenza per la compilazione delle domande, cliccando sull’icona ? (punto di domanda) che si trova in alto a destra.

 
Solo per assistenza tecnica nella presentazione della domanda nel portale, è possibile contattare il numero dell'assistenza Infocamere:
tel. 049 2015200 (dal lunedi al venerdi, dalle 9:00 alle 18:00)
 
Guida sulle principali funzionalità della Piattaforma Restart
 
3. Chi è il soggetto che può presentare la domanda?
La domanda di contributo può essere presentata unicamente dal titolare dell’impresa individuale oppure dal Legale Rappresentante della società. Per la presentazione della domanda il Titolare/Legale Rappresentante deve essere munito di SPID oppure di CNS. Con il Sistema Pubblico d’Identità Digitale - SPID è possibile accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, con una coppia di credenziali (username e password) personali. È possibile attivare lo SPID presso uno dei gestori di identità indicati nella pagina https://www.spid.gov.it/richiedi-spid). La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) - Tessera Sanitaria, si può utilizzare avendo a disposizione un lettore di smartcard e il codice PIN associato alla carta. Nel caso il dispositivo di firma digitale USB del legale rappresentante disponesse anche di CNS, non è necessario il lettore di smart card.


4. Quali imprese possono chiedere il contributo?
Possono chiedere il contributo le micro piccole e medie imprese (MPMI), in possesso di partita IVA in data precedente al 25/10/2020, aventi sede legale e/o almeno un'unità locale operativa nei seguenti Comuni:

  • Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola della provincia BAT; 
  • Comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant’Angelo della provincia di Foggia;
  • Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari.


Le imprese devono essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese alla data di apertura del bando ed essere attive con data antecedente al 25 ottobre 2020, in virtù di idoneo titolo autorizzativo (Scia o Autorizzazione). 
Devono, inoltre, avere, alla stessa data, uno dei seguenti codici Ateco (prevalente in Agenzia Entrate e primario e/o prevalente al registro imprese):
55.10 Alberghi
56.10.11 Ristorazione con somministrazione;
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie;
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina

5. Il ristoro contribuisce come componente positiva di reddito per le imprese beneficiarie ai fini fiscali? 
No, grazie al regime di esenzione previsto dall'art. 10-bis del DL 137/2020, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (“Interessi passivi”) e 109 (“Norma generale sui componenti del reddito di impresa”), comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917). 
La suddetta disposizione vale per i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi. 

6.  E’ possibile la procura per presentare la domanda all’associazione di appartenenza o si può delegare un professionista per la presentazione delle domande?
Non è previsto alcun tipo di delega/procura: è necessario che il titolare/legale rappresentante si autentichi con SPID personale o CNS. Non è possibile utilizzare lo SPID impresa. 

7.  Nel caso avessi dei dubbi che riguardano la normativa prevista nel bando, cosa devo fare?
Nel caso l’impresa avesse dei dubbi di interpretazione che riguardano la normativa prevista nel bando, può formulare un quesito indirizzato alle competenti Camere di Commercio:

  • Camera di Commercio di Bari nicola.mastropaolo@ba.camcom.it
  • Camera di Commercio di Foggia  imprese@fg.camcom.it


Nel caso, invece, si tratti di problematiche legate alla procedura di presentazione delle domande attraverso il portale  restart.infocamere.it,  è possibile contattare il numero dell'assistenza Infocamere tel. 049 2015200 (dal lunedi al venerdi, dalle 9:00 alle 18:00) o consultare la guida Guida sulle principali funzionalità della Piattaforma Restart.

8. Per la partecipazione al Bando è previsto il pagamento dell'imposta di bollo?
L’imposta di bollo non è dovuta trattandosi di  domande per il conseguimento di sussidi, di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nella Risposta n. 37 del 11 gennaio 2021 ad apposito Interpello sul tema.

9. I ristori concessi con il presente bando, sono cumulabili con altri aiuti ricevuti o che riceverà l’impresa? 
Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti nei limiti previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Gli aiuti della Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui alla sezione 3.2 sia con gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.5 del Quadro temporaneo. Inoltre, le misure di aiuto previste dal Quadro temporaneo possono essere cumulate con gli aiuti che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento de minimis (Reg. 1407/2013). 

10. E’ garantito un  contributo minimo per tutte le imprese aventi i requisiti di partecipazione richiesti?
Il contributo minimo di 500,00 € è previsto solo per le imprese ricadenti nelle fasce di fatturato 2019 superiore ai 10.000,00 €.
Per le imprese che nel 2019 hanno realizzato un fatturato compreso tra 0 e 10.000 € il contributo sarà determinato calcolando il 5% del fatturato 2019 senza tener conto di alcun minimo. 

11. Un ristoratore che, invece di subire un calo di fatturato, ha registrato un incremento nel periodo di vigenza dell’Ordinanza (8-14 dicembre 2020), rispetto a quello registrato nel periodo 8-14 dicembre 2019, ha diritto al contributo minimo di € 500,00?
Come riportato all’art. 2 comma 3, il bando è destinato a dare un ristoro economico alle imprese interessate dall'Ordinanza n. 448 del 7 dicembre 2020, “sulla base della perdita di fatturato subita nel periodo di vigenza dell'Ordinanza (8-14 dicembre 2020) rispetto al fatturato ottenuto nel medesimo periodo dell'anno precedente (8-14 dicembre 2019)”.
In via generale, pertanto, presupposto necessario per avere diritto al contributo è la perdita di fatturato subita e chi ha registrato un incremento di fatturato nel confronto tra i due periodi considerati non ha diritto al ristoro.
Il calo di fatturato  non è rilevante solo per i seguenti casi:

  • per le imprese che abbiano registrato un fatturato 2019 tra 0 e 10.000 euro, per le quali il contributo è pari al 5% del fatturato stesso a prescindere dai fatturati registrati nei periodi considerati
  • per le imprese che abbiano iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2020, anch'esse ammesse a contributo in misura fissa, pur non avendo, naturalmente, registrato alcun fatturato 2019.


12. Come va calcolato e in quali casi spetta il contributo oggetto del bando, in caso di imprese che nel 2019 hanno registrato un fatturato annuo superiore a 10.000 €?
Per le imprese il cui fatturato 2019 è stato superiore a 10.000,00 €, il presupposto per ottenere il contributo è che si sia verificato un calo di fatturato nel periodo 8/14 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Il contributo è calcolato applicando a detto calo le percentuali indicate nella tabella riportata all’art. 5 del Bando.
Solo se, a seguito di tale calcolo, scaturisce un contributo inferiore a 500,00 euro, viene garantito il contributo minimo di 500,00 euro.

13. Un'impresa di agriturismo con codice Ateco 56.10.12 può essere ammessa a contributo?
Come previsto nel bando, possono essere ammesse a contributo le micro, piccole e medie imprese che abbiano uno dei codici Ateco menzionati - tra cui anche il 56.10.12 - come prevalente o primario. 
Per codice Ateco primario si intende, tra l'altro, il codice Ateco principale relativo alle attività svolte in una specifica "unità locale" iscritta nel Rea.
Il riferimento al codice Ateco primario è verificato dalla Camera di Commercio unicamente attraverso le risultanze del Registro delle Imprese.
Nel caso di agriturismi, trattandosi di locali “fisicamente e funzionalmente distinti” (Circ. 3202/1990) dall'azienda agricola, è necessario, ai sensi delle disposizioni vigenti, che sia presente un'apposita "unità locale", sebbene ubicata nel medesimo indirizzo della sede legale. Tale unità locale riporta il codice Ateco primario 56.10.12 (benché secondario in Agenzia Entrate) e tale condizione consente all'impresa di essere regolarmente ammessa a contributo.

14. Un’impresa può presentare più di una domanda?
In via generale l’impresa deve presentare un’unica domanda. Nel caso in cui siano presentate più domande, ai sensi dell’art. 7 comma 7 del bando sarà presa in considerazione solo l’ultima domanda presentata in ordine cronologico.
14-a) Se un’impresa ha più sedi e/o unità locali, svolgenti attività rientranti nei codici ammessi e localizzate nei Comuni interessati deve presentare singole domande per ciascuna unità locale?
No, l’impresa deve presentare un’unica domanda, riportando nei dati relativi al fatturato la somma dei fatturati registrati nelle unità locali interessate. 
14 -b) In caso di domanda incompleta o con errori è possibile presentare una nuova domanda?
In caso di domanda incompleta o con errori, la presentazione di una nuova domanda da parte dell’impresa comporterà l’esame dell’ultima istanza arrivata (art. 7 comma 7 del bando). Quella precedente, incompleta o con errori, non sarà più presa in considerazione.
E’ comunque opportuno, nel caso di presentazione di una nuova domanda, che l’impresa ne dia comunicazione alla Camera di commercio inviando una nota a mezzo pec.

15. Può fare domanda un’impresa che risponde ai requisiti del bando, ma che ha formalmente comunicato alla Camera di commercio la sospensione dell’attività?
L’impresa deve essere attiva alla data di apertura del bando (16 febbraio 2021) e deve avere sede e/o un’unità locale aperta al pubblico in uno dei Comuni interessati dal Bando: non sarà ammessa l’impresa che alla data di apertura del bando risulti sospesa ai sensi di una formale comunicazione al Registro Imprese, mentre sarà ammessa l’impresa che ha deciso di tenere chiusa temporaneamente l’unità locale, ma senza comunicare al Registro Imprese la sospensione dell’attività. Non rilevano eventuali periodi di sospensione formale dell’attività, comunicati alla Camera di commercio, ma che si sono esauriti precedentemente alla data del 16 febbraio 2021. 

16. Se il codice Ateco da Dichiarazione IVA differisce da quello in visura, quale è il prevalente ai fini dal Bando? 
Il riferimento è sempre e comunque il codice Ateco primario di svolgimento dell'attività, verificato dalla Camera di commercio unicamente attraverso le risultanze del Registro delle Imprese.

17. Cosa deve intendersi, ai fini del bando, per fatturato? 
Per fatturato deve intendersi l’importo derivante dalla somma delle fatture e dei corrispettivi (al netto dell’IVA), relative alle operazioni effettuate nei periodi considerati e ai codici Ateco ammessi. La nozione di fatturato, da indicare ai fini del calcolo del contributo, si ricava dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9E del 2020 (clicca qui). La circolare precisa che la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso della fattura elettronica il campo 2.1.13 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura" (nel caso di fattura elettronica il campop 2.1.8.2” <DataDDT>).

18. Ai fini dell’indicazione del fatturato, come deve comportarsi un’impresa che nella stessa unità locale svolge più attività e tra di esse anche quella con codice Ateco ammesso ai fini del ristoro?
Il fatturato indicato deve essere solo quello riferito all’attività ammessa al ristoro e deve pertanto essere dimostrato, nei controlli ex-post, considerando solo le operazioni eseguite e certificate nell’ambito dell’attività stessa.

19. In caso di impresa, aventi alcune unità locali localizzate nei Comuni rientranti nel bando e altre in Comuni diversi da quelli interessati dall’Ordinanza, qual è il fatturato da prendere in considerazione?
In tale ipotesi, l’impresa dovrà prendere in considerazione esclusivamente il fatturato generato nelle unità locali aventi sede nei Comuni interessati.


20. Un’impresa che non ha Durc regolare può essere ammessa a contributo?
Un’impresa che non ha Durc regolare può regolarmente presentare istanza ed essere ammessa a contributo. In tal caso si applica, ai sensi dell’art. 31, comma 8bis, del decreto 69/2013, il cosiddetto ‘intervento sostitutivo’.  L’importo spettante quale contributo sarà compensato con il debito esistente verso gli istituti previdenziali e assistenziali. 
In concreto, quando il Durc irregolare sarà rilasciato, la Camera di Commercio confronterà l’importo  che l’ente (o gli enti) previdenziali devono riscuotere dall’impresa con l’importo del contributo:
  • se il contributo è inferiore al debito nei confronti degli istituti previdenziali, l’impresa non riscuoterà nulla e l’intero importo sarà corrisposto agli Enti creditori;
  • se il contributo è superiore al debito nei confronti degli istituti previdenziali, l’impresa riceverà la somma che residua dopo il soddisfacimento degli Enti creditori.
     
 
 
Aggiornato il   28/04/2023 - 11:21
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