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Albo imprese artigiane

Imprenditore artigiano - definizione e requisiti

 E'  imprenditore  artigiano colui  che esercita personalmente, professionalmente e in qualità  di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità  con tutti gli oneri ed i rischi
inerenti  alla sua direzione  e gestione e svolgendo  in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.    
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di  particolari attività che richiedono una   peculiare preparazione ed implicano responsabilità  a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in
possesso dei requisiti  tecnico-professionali previsti  dalle leggi statali. 
 

Definizione di impresa artigiana

E'  artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, nel rispetto dei  limiti dimensionali previsti dalla legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento  di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole  e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime,  di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
L’impresa deve essere organizzata e operare con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all’articolo 230 bis del Codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale.
L’impresa artigiana può essere esercitata: 

  • in forma individuale;
  • in forma collettiva  attraverso società,  anche cooperative, escluse  le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
    • nelle società  in nome collettivo, la  maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di  due soci, sia in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano;
    • nelle  società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti dell'imprenditore   artigiano e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di un’altra società in accomandita semplice;
    • nelle  società a  responsabilità  limitata uni-personale,  il socio unico sia in possesso dei requisiti dell'imprenditore  artigiano e non sia unico socio di un’altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
    • nelle  società a responsabilità  limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
    • nelle  società cooperative  la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano.

I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani, con l'indicazione delle relative imprese consorziate.
In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
Per il titolare dell'impresa, per i soci partecipanti al lavoro e  i collaboratori familiari è prevista l'iscrizione negli elenchi previdenziali di cui alla legge 4/7/1959, n. 463.
 

Iscrizione, modifiche e cancellazione dall' Albo delle imprese artigiane

Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura pugliesi esercitano, su delega della Regione Puglia, le funzioni amministrative relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in modo da assicurare completezza e organicità dell'azione amministrativa, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio.
Per l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane, l'interessato presenta alla CCIAA – Ufficio del registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'art. 9 del decreto-legge 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2007.

 

Modulistica e documenti

    

Riferimenti normativi

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Ultima modifica:

Lunedì, 25 Gennaio, 2021 - 10:09

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