Bilanci
Il bilancio di esercizio è un atto della società alla cui redazione cooperano tutti e tre gli organi della società: Amministratori, Collegio Sindacale (quando è previsto) e Assemblea dei soci.
Agli Amministratori spetta il compito di redigere il bilancio (tale funzione non è delegabile art. 2423 c.c.) e su di essi ricade l'obbligo di depositarlo presso il Registro delle Imprese, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
Al Collegio Sindacale, secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 2429 c.c., spetta il compito di riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità.
Per quanto riguarda i Consorzi, è bene ricordare che l'art. 2615 bis c.c. dispone che, "entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, le persone che hanno la direzione del Consorzio devono redigere la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle Società per Azioni e la depositano presso l'ufficio del Registro delle Imprese". E' richiesta la redazione della sola situazione patrimoniale (e non del bilancio) al solo scopo di tenere informati i terzi sulla consistenza patrimoniale del Consorzio.
Soggetti obbligati alla redazione e alla pubblicazione del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale:
- Società a responsabilità limitata (art. 2478 bis c.c.)
- Società per Azioni (art. 2423 c.c.)
- Società in Accomandita per Azioni (art. 2454 c.c.)
- Società Cooperative (art. 2516 c.c.) e loro consorzi
- Consorzi con attività esterna (art. 2615-bis c.c.)
- Società consortili (art. 2615-ter c.c.)
- Società estere aventi sedi secondarie in Italia
- Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) (D.Lgs. n. 240/1991)
Istruzioni per il deposito dei bilanci
Secondo quanto previsto dall’art. 31 della L. 340/2000 e successive modifiche, i bilanci devono essere depositati esclusivamente in formato digitale e per via telematica o su supporto informatico.
Ultima modifica: