Albo imprese artigiane

Albo imprese artigiane

Descrizione

Imprenditore artigiano: definizione e requisiti

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Definizione di impresa artigiana

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
L’impresa deve essere organizzata e operare con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all’articolo 230 bis del Codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale.

L’impresa artigiana può essere esercitata:

  • in forma individuale;
  • in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
    • nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano;
    • nelle società in accomandita semplice, ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di un’altra società in accomandita semplice;
    • nelle società a responsabilità limitata uni-personale, il socio unico sia in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano e non sia unico socio di un’altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
    • nelle società a responsabilità limitata, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
    • nelle società cooperative, la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano.

I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani, con l'indicazione delle relative imprese consorziate.
In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
L'iscrizione all'albo è costitutiva dell'impresa artigiana ed è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Per il titolare dell'impresa, per i soci partecipanti al lavoro e i collaboratori familiari è prevista l'iscrizione negli elenchi previdenziali di cui alla legge 4/7/1959, n. 463.

Iscrizione, modifiche e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane

Le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura pugliesi esercitano, su delega della Regione Puglia, le funzioni amministrative relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in modo da assicurare completezza e organicità dell'azione amministrativa, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio.
Per l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane, l'interessato presenta alla CCIAA – Ufficio del registro delle imprese, territorialmente competente – per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2007.

Modulistica e documenti

Approfondimenti normativi
Aggiornato il   09/08/2023 - 13:20
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